ASSOCIAZIONE DEI TECNICI ST DELLA SVIZZERA ITALIANA
C.P. 1081 - 6501 Bellinzona

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Gli statuti dell'associazione

1. Disposizioni generali

Art. 1
Nome e sede

L'associazione dei tecnici ST, della Svizzera italiana, è un'associazione ai sensi degli articoli 60 e seguenti del codice civile svizzero CCS ed ha sede al domicilio di uno dei membri del Comitato.

Art. 2
Scopi

L'Associazione persegue i seguenti scopi:

  • salvaguardare gli interessi dei Tecnici ST diplomati in una scuola riconosciuta dalla Confederazione o con formazione equivalente.
  • organizzare manifestazioni al fine di migliorare la formazione professionale
  • organizzare manifestazioni ricreative
  • sostenere ed aiutare i futuri Tecnici durante il periodo della loro formazione scolastica e professionale
  • collaborare con altre associazioni
  • mantenere contatti con le scuole e gli enti preposti alla formazione

Art. 3
Neutralità

L'ATST non si prefigge nessun scopo di lucro; essa è apolitica e aconfessionale.

2. Soci

Art. 4
Soci attivi

Sono considerati soci attivi tutti i Tecnici ST diplomati presso una scuola riconosciuta dalla Confederazione o con formazione equivalente, previo accettazione del comitato. Si impegnano ad accettare gli statuti ed il pagamento della quota sociale.

Art. 5
Soci simpatizzanti

Sono considerati soci simpatizzanti persone fisiche o giuridiche interessate agli scopi dell'Associazione e che intendono appoggiarla finanziariamente. Pagando un contributo pari ad almeno due terzi della quota sociale possono partecipare alle manifestazioni ed alle assemblee, dove essi non hanno diritto di voto.

Art. 6
Soci onorari

Si definisce «socio onorario», colui la cui attività a favore dell'associazione è stata particolarmente meritevole.

Art. 7
Ammissione

La richiesta di adesione deve essere inoltrata per iscritto alla sede dell'associazione. L'accettazione dell'adesione viene decisa dal comitato.

Art. 8
Dimissioni

Le dimissioni devono essere inoltrate al comitato mediante lettera raccomandata entro il 30 novembre.

Art. 9
Radiazione

Un socio che, previo richiamo, non paga la tassa sociale è ritenuto dimissionario e viene radiato dall'elenco dei soci.

Art. 10
Espulsione

L'espulsione di un socio è pronunciata dal comitato, riservato il ricorso all'assemblea generale.

3. Organi

Art. 11

Gli organi dell'associazione sono:

  • l'assemblea generale
  • il comitato
  • i revisori dei conti.

4. Assemblea generale

Art. 12
Assemblea generale e
straordinaria

L'assemblea generale è indetta annualmente di regola nel primo trimestre dell'anno.

L'assemblea straordinaria può essere convocata su decisione del comitato oppure su richiesta scritta e firmata da almeno un quinto dei soci. Essa deve essere convocata nel termine di 2 mesi.

L'assemblea è convocata per iscritto con l'indicazione dell'ordine del giorno, al più tardi 14 giorni prima della riunione.

Art. 13
Competenze

L'assemblea generale è l'organo supremo dell'associazione, alla stessa sono attribuite le seguenti competenze:

  • nomina del comitato
  • nomina due revisori e un supplente
  • approvazione del rapporto d'attività, dei conti, del rapporto dei revisori e ultimo verbale
  • approvazione della tassa sociale
  • trattare eventuali proposte formulate dai soci
  • approvazione di eventuali regolamenti
  • nomina di eventuali soci onorari
  • scioglimento dell'associazione
  • aggiornamento dello statuto
  • esaminare i ricorsi presentati contro l'espulsione di un socio.

Art. 14
Votazioni

  • L'assemblea generale decide a maggioranza semplice dei voti espressi. In caso di parità decide il voto del presidente del giorno.
  • Le votazioni si svolgono di regola per alzata di mano.
  • Per modificazioni statutarie è richiesta una maggioranza assoluta di 2/3 dei voti espressi.
  • Per lo scioglimento dell'associazione è necessaria la maggioranza dei voti alla presenza di almeno la metà più uno dei soci attivi. In mancanza del numero legale dei soci, l'assemblea viene revocata ad altra data nella quale si delibererà con qualsiasi numero degli intervenuti.

5. Comitato

Art. 15
Composizione

Il comitato eletto dall'assemblea generale è composto da un minimo di 7 membri. Nel comitato devono, se possibile, essere rappresentate tutte le categorie di formazione.

Il comitato è composto da:

  • 1 presidente
  • 1 vicepresidente
  • 1 cassiere
  • 1 segretario
  • almeno 3 membri
  • 1 supplente

La suddivisione delle cariche è stabilita nella prima riunione di comitato.

I membri di comitato sono nominati per la durata di un anno.

Art. 16
Successione

Se per dimissioni o qualsiasi motivo, i membri del comitato si riducessero a cinque, il comitato convoca l'assemblea per la completazione.

Art. 17
Sedute

Il comitato si riunisce regolarmente durante l'anno. Viene convocato dal presidente o su richiesta di almeno 3 membri.

Art. 18
Competenze e
compiti

Il comitato è responsabile dell'adempimento dei compiti statutari e dispone a questo riguardo di tutte le competenze che non sono riservate all'assemblea generale. In particolare il comitato svolge i seguenti compiti:

  • rappresentare l'associazione verso l'esterno
  • l'accettazione o l'espulsione dei soci
  • nomina eventuali gruppi di lavoro

Art. 19
Votazione

Il comitato decide a maggioranza semplice dei voti espressi. In caso di parità decide il voto del presidente. Le votazioni vengono effettuate di regola per alzata di mano.

Art. 20
Firme

Agli effetti legali è valevole, per l'associazione, la firma del presidente o del vicepresidente con quella del segretario o del cassiere.

6. Finanze

Art. 21
Finanza

Le entrate dell'associazione sono composte:

a) dalla quota sociale dei soci

b) dai proventi dei vari corsi o dalle manifestazioni

c) da eventuali contributi volontari

Art. 22
Responsabilità

L'associazione non risponde degli impegni assunti dai suoi membri come gli stessi non rispondono di quelli assunti dall'associazione.

7. Revisori

Art. 23
Revisori

L'assemblea generale nomina i due revisori ed un supplente per un periodo di un anno.

I revisori controllano annualmente i conti e presentano un rapporto scritto all'assemblea.

8. Disposizioni finali

Art. 24
Scioglimento

In caso di scioglimento dell'associazione l'assemblea che scioglie l'associazione, deciderà sulle finanze e il patrimonio della stessa.

Art. 25
Foro giuridico

Eventuali vertenze che dovessero sorgere tra l'associazione e i suoi soci saranno sottoposte al giudizio del pretore della sede sociale.

Art. 26
Anno sociale

Quale anno sociale vale l'anno civile (1.1 ÷ 31.12).

I conti annuali si chiudono pertanto al 31 dicembre.

Il presente statuto è stato accettato dall'assemblea del 15 febbraio 2003 ed entra in vigore immediatamente.

 


Copia degli statuti

Chi volesse una copia degli statuti può scaricarne una copia in formato «PDF». Il documento è stato preparato per essere stampato fronte/retro su due fogli A4.

Se preferite potete richiederne una copia all'associazione.