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Associazione dei Tecnici ST della Svizzera italiana
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Ultima modifica:
23 aprile 2009
Art. 1
Nome e sede
L'associazione dei tecnici ST, della Svizzera italiana, è un'associazione ai sensi degli articoli 60 e seguenti del codice civile svizzero CCS ed ha sede al domicilio di uno dei membri del Comitato.
Art. 2
Scopi
L'Associazione persegue i seguenti scopi:
Art. 3
Neutralità
L'ATST non si prefigge nessun scopo di lucro; essa è apolitica e aconfessionale.
Art. 4
Soci attivi
Sono considerati soci attivi tutti i Tecnici ST diplomati presso una scuola riconosciuta dalla Confederazione o con formazione equivalente, previo accettazione del comitato. Si impegnano ad accettare gli statuti ed il pagamento della quota sociale.
Art. 5
Soci simpatizzanti
Sono considerati soci simpatizzanti persone fisiche o giuridiche interessate agli scopi dell'Associazione e che intendono appoggiarla finanziariamente. Pagando un contributo pari ad almeno due terzi della quota sociale possono partecipare alle manifestazioni ed alle assemblee, dove essi non hanno diritto di voto.
Art. 6
Soci onorari
Si definisce «socio onorario», colui la cui attività a favore dell'associazione è stata particolarmente meritevole.
Art. 7
Ammissione
La richiesta di adesione deve essere inoltrata per iscritto alla sede dell'associazione. L'accettazione dell'adesione viene decisa dal comitato.
Art. 8
Dimissioni
Le dimissioni devono essere inoltrate al comitato mediante lettera raccomandata entro il 30 novembre.
Art. 9
Radiazione
Un socio che, previo richiamo, non paga la tassa sociale è ritenuto dimissionario e viene radiato dall'elenco dei soci.
Art. 10
Espulsione
L'espulsione di un socio è pronunciata dal comitato, riservato il ricorso all'assemblea generale.
Art. 11
Gli organi dell'associazione sono:
Art. 12
Assemblea generale e
straordinaria
L'assemblea generale è indetta annualmente di regola nel primo trimestre dell'anno.
L'assemblea straordinaria può essere convocata su decisione del comitato oppure su richiesta scritta e firmata da almeno un quinto dei soci. Essa deve essere convocata nel termine di 2 mesi.
L'assemblea è convocata per iscritto con l'indicazione dell'ordine del giorno, al più tardi 14 giorni prima della riunione.
Art. 13
Competenze
L'assemblea generale è l'organo supremo dell'associazione, alla stessa sono attribuite le seguenti competenze:
Art. 14
Votazioni
Art. 15
Composizione
Il comitato eletto dall'assemblea generale è composto da un minimo di 7 membri. Nel comitato devono, se possibile, essere rappresentate tutte le categorie di formazione.
Il comitato è composto da:
La suddivisione delle cariche è stabilita nella prima riunione di comitato.
I membri di comitato sono nominati per la durata di un anno.
Art. 16
Successione
Se per dimissioni o qualsiasi motivo, i membri del comitato si riducessero a cinque, il comitato convoca l'assemblea per la completazione.
Art. 17
Sedute
Il comitato si riunisce regolarmente durante l'anno. Viene convocato dal presidente o su richiesta di almeno 3 membri.
Art. 18
Competenze e
compiti
Il comitato è responsabile dell'adempimento dei compiti statutari e dispone a questo riguardo di tutte le competenze che non sono riservate all'assemblea generale. In particolare il comitato svolge i seguenti compiti:
Art. 19
Votazione
Il comitato decide a maggioranza semplice dei voti espressi. In caso di parità decide il voto del presidente. Le votazioni vengono effettuate di regola per alzata di mano.
Art. 20
Firme
Agli effetti legali è valevole, per l'associazione, la firma del presidente o del vicepresidente con quella del segretario o del cassiere.
Art. 21
Finanza
Le entrate dell'associazione sono composte:
a) dalla quota sociale dei soci
b) dai proventi dei vari corsi o dalle manifestazioni
c) da eventuali contributi volontari
Art. 22
Responsabilità
L'associazione non risponde degli impegni assunti dai suoi membri come gli stessi non rispondono di quelli assunti dall'associazione.
Art. 23
Revisori
L'assemblea generale nomina i due revisori ed un supplente per un periodo di un anno.
I revisori controllano annualmente i conti e presentano un rapporto scritto all'assemblea.
Art. 24
Scioglimento
In caso di scioglimento dell'associazione l'assemblea che scioglie l'associazione, deciderà sulle finanze e il patrimonio della stessa.
Art. 25
Foro giuridico
Eventuali vertenze che dovessero sorgere tra l'associazione e i suoi soci saranno sottoposte al giudizio del pretore della sede sociale.
Art. 26
Anno sociale
Quale anno sociale vale l'anno civile (1.1 ÷ 31.12).
I conti annuali si chiudono pertanto al 31 dicembre.
Il presente statuto è stato accettato dall'assemblea del 15 febbraio 2003 ed entra in vigore immediatamente.
Chi volesse una copia degli statuti può scaricarne una copia in formato «PDF». Il documento è stato preparato per essere stampato fronte/retro su due fogli A4.
Se preferite potete richiederne una copia all'associazione.